Una delle cause più frequenti di rigetto delle pratiche o di revoca degli incentivi del GSE è l’errata identificazione dei soggetti coinvolti. Con l’evoluzione normativa del Conto Termico, capire “chi può fare cosa” è diventato cruciale.
In questo articolo, basato sulle ultime disposizioni normative, analizziamo nel dettaglio le figure del Soggetto Ammesso e del Soggetto Responsabile, chiarendo le differenze e le opportunità per Pubbliche Amministrazioni, Imprese, Privati ed Enti del Terzo Settore.
La distinzione fondamentale: Ammesso vs Responsabile
La normativa crea una distinzione netta tra due figure che, sebbene spesso coincidano, hanno ruoli giuridici diversi:
• Il Soggetto Ammesso (SA): È colui che ha la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare dove si realizza l’intervento. Può essere il proprietario, oppure il titolare di un altro diritto reale o personale di godimento (es. inquilino o comodatario). È il beneficiario “sostanziale” dell’intervento.
• Il Soggetto Responsabile (SR): È il soggetto che sostiene effettivamente le spese, stipula il contratto con il GSE e riceve l’incentivo. È responsabile, anche penalmente, della veridicità delle dichiarazioni e deve conservare la documentazione per i 5 anni successivi all’ultimo pagamento.
Nella maggior parte dei casi, il proprietario dell’immobile è sia Ammesso che Responsabile. Tuttavia, il sistema permette di delegare il ruolo di Responsabile a soggetti terzi qualificati, come le ESCO.
2. Le Categorie di Beneficiari: Chi può accedere?
Il Conto Termico suddivide i beneficiari in tre macro-categorie, ognuna con regole di accesso diverse:
A. Le Pubbliche Amministrazioni (PA) La definizione è molto ampia e include non solo Stato ed Enti Locali, ma anche scuole, università, aziende sanitarie, Camere di Commercio ed ex Istituti Autonomi Case Popolari. Sono incluse anche le società in house e le cooperative sociali, a patto che operino su immobili dell’amministrazione controllante.
– Cosa possono fare: Accedono sia agli interventi di efficienza energetica (Titolo II) sia alla produzione di energia termica da rinnovabili (Titolo III).
B. I Soggetti Privati (Imprese e Cittadini) Qui la distinzione dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile:
• Ambito Residenziale: I privati possono accedere solo agli interventi sulle rinnovabili (Titolo III), purché l’edificio rientri in specifiche categorie catastali (es. Gruppo A, esclusi A/8 e A/9 di lusso).
• Ambito Terziario/Imprese: Possono accedere sia all’efficienza (Titolo II) che alle rinnovabili (Titolo III).
• Attenzione: Per le imprese non sono mai ammessi generatori alimentati a combustibili fossili, incluso il gas naturale.
C. Gli Enti del Terzo Settore (ETS) Gli enti iscritti al RUNTS hanno una “doppia natura”:
• Se non svolgono attività economica, sono equiparati alla PA (accesso a Titolo II e III).
• Se svolgono attività economica, sono equiparati alle imprese (accesso limitato e regole più stringenti).
3. Il ruolo chiave delle ESCO e le Certificazioni
Un Soggetto Ammesso può decidere di non gestire direttamente la pratica e l’investimento, affidandosi a una ESCO (Energy Service Company) che diventa Soggetto Responsabile.
C’è un requisito fondamentale: la ESCO deve possedere la certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità per tutto il periodo di incentivazione e per i 5 anni successivi.
La regola speciale per il residenziale: Se l’intervento è su un edificio residenziale, la ESCO può diventare Soggetto Responsabile solo per impianti di dimensioni rilevanti (potenza > 70 kW o solare termico > 20 m²). Per impianti più piccoli (es. la classica pompa di calore domestica), la ESCO non può essere il Soggetto Responsabile, ma può operare tramite mandato irrevocabile all’incasso: il privato rimane responsabile, ma l’incentivo viene liquidato direttamente alla ESCO a saldo parziale della fattura.
4. Nuove opportunità: Partenariato Pubblico-Privato e CER
Il Conto Termico 3.0 si apre a modelli di gestione evoluti:
• Partenariato Pubblico-Privato (PPP): Una PA può affidarsi a un partner privato che diventa Soggetto Responsabile. Il partner deve avere capacità economico-finanziaria e, se gestisce i risparmi energetici, deve obbligatoriamente essere certificato UNI CEI 11352.
• Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): Le CER possono agire come Soggetto Responsabile per i propri membri. Lo statuto della CER deve prevedere esplicitamente finalità ambientali/sociali e non il profitto finanziario, oltre a promuovere l’efficienza energetica.
Conclusione
La corretta configurazione dei soggetti è il primo passo per un incentivo sicuro.
Che tu sia un’azienda, un amministratore pubblico o un privato, verificare i requisiti catastali e le certificazioni dei partner (come le ESCO) è indispensabile per il recupero delle somme erogate dal GSE.
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